Carburanti agricoli

Il settore Carburanti agricoli dell'AVEPA gestisce le domande di assegnazione del carburante agricolo agevolato.

Il settore prevede l'assegnazione di un quantitativo di carburante agricolo agevolato (gasolio e/o benzina) all'azienda agricola richiedente, che ne abbia titolo, per lo svolgimento dei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica volti alla conduzione dell'azienda.

L'agevolazione consiste nello sconto di accisa, pari al 78% per il gasolio e del 51% per la benzina, ottenuto dal beneficiario al momento dell'acquisto del carburante (acquisto a prezzo agevolato).
In questo caso, quindi, non viene effettuato nessun pagamento da parte dell'AVEPA perché il beneficio è alla fonte (sconto fiscale).

Possono usufruire del carburante agricolo agevolato le imprese agricole iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le cooperative agricole parimenti iscritte nel registro delle imprese, le aziende agricole delle istituzioni pubbliche, i consorzi di bonifica e di irrigazione e le imprese agromeccaniche iscritte sempre nel medesimo registro delle imprese.

Requisiti essenziali per ottenere il carburante agevolato sono l'iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole mediante l'apertura di un fascicolo presso l'AVEPA e la dimostrazione del possesso dei terreni, degli allevamenti, dei fabbricati e delle serre, delle macchine e attrezzature per lo svolgimento delle lavorazioni agricole.

La gestione del fascicolo e delle domande di assegnazione del carburante può essere fatta direttamente dall'AVEPA presso lo Sportello unico agricolo di competenza (SUA) o tramite i Centri Autorizzati di Assistenza agricola (CAA).

Nel primo caso la domanda dovrà essere compilata dal beneficiario richiedente o da un suo delegato e presentata all'ufficio dell'AVEPA competente per territorio (SUA), nel secondo può essere compilata direttamente dal CAA.

Una volta ottenuta l'assegnazione per l'acquisto del carburante il beneficiario dovrà rifornirsi presso un deposito commerciale autorizzato alla vendita del carburante agricolo agevolato.

Tutti i beneficiari di assegnazione di carburante agricolo agevolato hanno l'obbligo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui hanno ottenuto l'assegnazione, di dichiarare l'avvenuto impiego del carburante di cui hanno usufruito pena l'applicazione della sanzione prevista dal  DLgs 26 ottobre 1995 n. 504.

 


Informazioni

Francesco Scaramucci
tel. 049 7708223
uma@avepa.it
Andrea Marcon
tel. 049 7708210
uma@avepa.it

 

Pubblicato il: 18.03.2014  -  Ultima modifica: 26.07.2021
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