Misura 13

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

La Misura prevede l'erogazione di un pagamento per ettaro di superficie agricola utilizzata in zona svantaggiata per compensare perdite di reddito e maggiori costi rispetto ad un'azienda ubicata in zona non affetta da vincoli naturali o specifici. La Misura è volta a salvaguardare l'agricoltura della montagna veneta.

Scadenza: 15 giugno 2020


Tipi di interventi

13.1.1 Indennità compensativa in zona montana

L'intervento consiste nel pagamento di un'indennità che sostenga il mantenimento di pratiche agricole in zona montana, e della relativa produzione di servizi ecosistemici e paesaggistici, garantendone la sostenibilità economica.

Possono beneficiare degli aiuti i richiedenti che:

  • soddisfano il requisito di agricoltori in attività come definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
  • conducono superficie oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta;
  • posseggono, nel caso di aziende zootecniche, specifico codice identificativo dell'allevamento di bestiame bovino o ovicaprino o equino rilasciato dall'ASL competente e detengono almeno 1 UBA di bestiame bovino, ovi-caprino o equino.
Per i beneficiari aventi almeno una unità tecnico economica ricadente in zona montana della Regione Veneto, sono ammissibili all'aiuto le superfici foraggere (prati e pascoli) condotte anche se ubicate in zone montane di comuni contermini al Veneto delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia, qualora non siano finanziate dai rispettivi PSR.
Pubblicato il: 27.03.2020  -  Ultima modifica: 27.03.2020
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