Misura 13
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
La Misura prevede l'erogazione di un pagamento per ettaro di superficie agricola utilizzata in zona svantaggiata per compensare perdite di reddito e maggiori costi rispetto ad un'azienda ubicata in zona non affetta da vincoli naturali o specifici. La Misura è volta a salvaguardare l'agricoltura della montagna veneta.
Scadenza: 15 giugno 2020
Tipi di interventi
13.1.1 Indennità compensativa in zona montana
L'intervento consiste nel pagamento di un'indennità che sostenga il mantenimento di pratiche agricole in zona montana, e della relativa produzione di servizi ecosistemici e paesaggistici, garantendone la sostenibilità economica.
Possono beneficiare degli aiuti i richiedenti che:
- soddisfano il requisito di agricoltori in attività come definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- conducono superficie oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta;
- posseggono, nel caso di aziende zootecniche, specifico codice identificativo dell'allevamento di bestiame bovino o ovicaprino o equino rilasciato dall'ASL competente e detengono almeno 1 UBA di bestiame bovino, ovi-caprino o equino.