PREFS

Bando regionale per l'erogazione di contributi "De Minimis" per interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole - in aree a gestione programmata della caccia

E' disponibile il modulo informatico per la presentazione delle domande per la richiesta di contributi ai fine dell'attuazione di sistemi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica presente in forma stanziale o temporanea e appartenente sia a specie protette che a specie cacciabili.

Il termine per presentare le domande di aiuto è stato fissato al 13 settembre 2023 alle ore 23:59:59. Le domande dovranno essere presentate tramite modalità informatica con l'applicativo DOMANDE PSR al quale si accede dalla sezione "Applicativi".

Il Cod. modulo per l'attribuzione della delega in GUARD e per l'apertura della Domanda di aiuto è PREFS - INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE.

ATTENZIONE: questo bando si rivolge agli interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica nei territori a gestione programmata della caccia

Il cod. bando di riferimento è il 1153 - DGR n. 562 del 09 maggio 2023 - allegato A.

Lo stanziamento per l'anno 2023 per il presente bando è quantificato in euro 60.000,00

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

  • Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti anti-uccello;
  • Protezione elettrica a bassa intensità;
  • Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
  • Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator, ecc.

Per il dettaglio sugli interventi e spese ammissibili e sui costi unitari massimi, si rinvia all'allegato 1 del bando.

Gli interventi sopra descritti sono ammessi solo se realizzati nei terreni agricoli/allevamenti ricadenti nel territorio a gestione programmata della caccia della regione Veneto, ivi compresi:

  • I terreni ricadenti negli istituti di protezione previsti dal Piano faunistico venatorio regionale vigente (Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici di Riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale);
  • Nelle aree di rispetto ex art. 21 c. 13 della L.R. 50/1993;
  • Nelle aree adibite a Zona addestramento e allenamento cani ai sensi dell'art. 18 c. 1 L.R. 50/1993.

Non sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione ricadenti:

  • nel Parco Nazionale Dolomiti bellunesi e nelle Riserve e foreste demaniali statali;
  • nei fondi chiusi ai sensi dell'art. 15, c. 8 della L. 157/1992 e nei fondi sottratti ai sensi dell'articolo 15, commi da 3 a 6 della L. 157/1992.

Il richiedente l'aiuto può presentare una sola domanda, che potrà comprendere la combinazione di più misure, riferite anche a produzioni diverse facenti comunque capo alla medesima azienda.

I limiti di spesa per ogni singola azienda sono:

  • massimo euro 5.000,00;
  • minimo euro 200,00.

L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. Qualora l'ammontare della spesa ammissibile totale di tutte le istanze risultate ammissibili superi lo stanziamento disponibile, i contributi riconoscibili saranno ridotti in misura proporzionale allo stanziamento stesso, comunque non oltre il contributo minimo riconoscibile pari ad euro 100,00.

Tali aiuti sono sottoposti al regime de minimis. Qualora l'importo dell'aiuto determinasse il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime de minimis per singolo beneficiario, pari ad euro 25.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti agricoli concedibili ad una medesima azienda nell'arco di tre esercizi fiscali (ed euro 200.000,00 per quanto riguarda il de minimis generale), il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare i massimali.

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione.

A partire dal pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto a rispettare un periodo di stabilità dell'operazione di durata pari a 3 anni.

Pubblicato il: 26.06.2023  -  Ultima modifica: 26.06.2023
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