Antimafia in vigore (2023)
L'AVEPA persegue la propria mission nel pieno rispetto delle normative vigenti, nazionali ed europee; tra queste, il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice antimafia, che, al fine di contrastare indebiti arricchimenti delle organizzazioni mafiose, ha definito un impianto di tutela delle finanze pubbliche attraverso una verifica preventiva dei beneficiari di contributi, erogazioni, agevolazioni.
In base all'art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è euro 150.000.
Per le aziende invece che detengono terreni sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia:
- per importi superiori a euro 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei si richiede l'INFORMAZIONE ANTIMAFIA. Tale soglia è stata introdotta definitivamente con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).
- si applica la soglia di euro 5.000 per l'erogazione di fondi statali. In questo caso si richiede la COMUNICAZIONE ANTIMAFIA.. Anche tale soglia è stata introdotta definitivamente con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).
Alla richiesta d'Informazione antimafia vanno allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive:
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Società
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Familiari conviventi
Alla richiesta di Comunicazione antimafia va allegata la:
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Società
In relazione alle diverse tipologie di ditte e società, i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 sono dettagliatamente esemplificati nella tabella schema controlli art. 85 Codice Antimafia.
Per "familiari conviventi" s'intende "chiunque conviva" (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.
L'Informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.
La Comunicazione antimafia ha invece una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.
Il D.lgs. 159/2011, all'art. 86, comma 3, prevede che "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia".
L'informazione antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art.
92 del d.lgs. 159/2011 e smi.
Decorso il menzionato termine di trenta giorni, l'AVEPA procede anche in assenza dell'Informazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.
Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura dell'AVEPA verificare periodicamente l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informazione antimafia da parte della Prefettura competente, ciò al fine di poter procedere, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta e in assenza di comunicazioni da parte della Prefettura in questione, al sollecito presso la stessa Prefettura.
Nel caso di pagamenti disposti sotto condizione risolutiva e di successivo rilascio d'Informazione antimafia positiva, attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa, AVEPA procederà al recupero degli importi erogati.
Applicazioni transitorie emergenza COVID-19 (fino al 30.06.2023)
Successivamente al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 24, e in concomitanza con l'emergenza COVID-19, il Parlamento ha emesso il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. Decreto semplificazioni, e poi il successivo decreto-legge n.77/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" c.d. "Decreto semplificazioni 2021", che all'art. 51 prevede la proroga del regime d'urgenza in materia di antimafia, dal 31.12.2021 al 30.06.2023, stabilendo quindi che "nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni", a seguito della verifica antimafia, si possa procedere con l'erogazione in regime d'urgenza, senza l'attesa dei 30 giorni per al cd. pagamento condizionato (o pagamento sotto condizione risolutiva).
L'applicazione transitoria della liberatoria provvisoria (art. 92 comma 3 del Codice antimafia) che prevedeva l'erogazione di contributi in regime d'urgenza in materia di antimafia ha cessato la sua efficacia al 30.06.2023, in quanto non vi è stata alcuna nuova proroga di tale termine. Pertanto, dal 01.07.2023 vige la regola generale del pagamento emesso sotto condizione risolutiva - il "cd. pagamento condizionato", ossia all'attesa di 30 giorni dall'inserimento in BDNA, per poter procedere all'erogazione di un contributo.
Inserimento delle dichiarazioni sostitutive a fascicolo
Con nota del 21 novembre 2018, protocollo AVEPA n. 161668, sono stati informati i CAA e gli Sportelli unici agricoli di AVEPA che tutti i beneficiari in possesso di un Fascicolo aziendale, depositato presso un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA), non devono più inoltrare le dichiarazioni sostitutive all'AVEPA, ma devono rivolgersi direttamente al CAA al quale hanno conferito mandato.
Gli altri beneficiari, che hanno conferito mandato ad uno Sportello unico agricolo di AVEPA per la gestione del Fascicolo aziendale, devono, previa registrazione nel portale Guard, seguire le indicazioni operative per la compilazione delle dichiarazioni sostitutive e l'inserimento dei relativi dati nel sistema informatico (Application).
A seguito della compilazione e sottoscrizione, le stesse dichiarazioni sostitutive, integrate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità, devono essere consegnate allo Sportello unico agricolo di AVEPA al quale il beneficiario ha conferito mandato. Lo Sportello provvederà ad inserirle nel Fascicolo aziendale, allo scopo di presentare la richiesta d'Informazione antimafia nella banca dati nazionale unica antimafia, BDNA.
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Società
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Familiari conviventi
- Schema controlli art. 85 Codice Antimafia
- Indicazioni operative per la gestione delle dichiarazioni sostitutiva antimafia
- Soglie di verifica antimafia