Uova

Commercializzazione uova da cova e pulcini di volatili da cortile

L'Organizzazione Comune di Mercato definisce, a livello di Unione Europea, le norme sulla commercializzazione uova da cova e pulcini di volatili da cortile.
Per poter produrre, trasportare e commercializzare uova fecondate e/o pulcini, i produttori di uova da cova ed i centri di incubazione (anche gli allevamenti a ciclo completo) devono provvedere a registrarsi con l'attribuzione di un codice identificativo presso il Registro Nazionale detenuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. I Produttori di uova da cova possono altresì richiedere al MIPAAF la deroga alla stampigliatura sul guscio del proprio codice.
L'AVEPA, su espressa delega della Regione del Veneto, è incaricata ad effettuare controlli sull'avvenuta registrazione e su tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di carattere sia amministrativo, quali la tenuta del registro di incubazione e la redazione di documenti di accompagnamento, che tecnico, con la verifica soprattutto della corretta stampigliatura sul guscio delle uova e del contenuto e dei requisiti degli imballaggi di trasporto di uova e di pulcini.

Uova per il consumo alimentare

La commercializzazione di uova di gallina destinate al consumo alimentare nonché di ovoprodotti per l'utilizzo industriale, deve avvenire obbligatoriamente attraverso un centro di imballaggio riconosciuto ai sensi del "pacchetto igiene" dal Ministero della Salute per mezzo della AUSSL competente per territorio ed in seguito autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali presentando opportuna richiesta all'AVEPA delegata all'uopo dalla Regione del Veneto.
A fronte di una richiesta di autorizzazione l'AVEPA si reca in sopralluogo al fine di verificare la presenza dei seguenti macchinari  per l'attività di centro di imballaggio che variano a seconda dei casi:

  • un impianto per la speratura adatto all'uso, automatico o permanentemente occupato durante il suo funzionamento, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un'altra attrezzatura adeguata:
  • un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria;
  • l'attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso;
  • una o più bilance omologate per pesare le uova;
  • un sistema per la stampigliatura delle uova.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, il centro di imballaggio deve avere particolare cura nella tenuta delle registrazioni giornaliere e garantire un'attenta tracciabilità sull'origine delle uova che vengono imballate.

 


Informazioni

Gianni Pagin
tel. 049 7708768
produzioni.zootecniche@avepa.it
 

 

Pubblicato il: 01.04.2014  -  Ultima modifica: 09.05.2024
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