Terre da barbabietole da zucchero
Utilizzo agronomico delle terre derivanti dalla lavorazione delle barbabietole da zucchero
La deliberazione della Giunta Regionale n. 993 del 18 marzo 2005 fornisce le linee guida per l'utilizzo agronomico delle terre derivanti dalla pulizia delle barbabietole da zucchero. Il decreto regionale n. 348 del 17 agosto 2005 stabilisce gli indirizzi e linee guida per l'attuazione di quanto disposto dalla citata DGR.
Dal processo di lavorazione e pulizia delle barbabietole necessario al fine di ottenere lo zucchero, si originano, vari prodotti intermedi, tra i quali terre che possono essere utilizzate agronomicamente.
L'utilizzazione agronomica delle terre di pulizia delle barbabietole deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di tutela ambientale e delle disposizioni di carattere fitosanitario ed agronomico.
In particolare devono essere garantiti:
- la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli artt. 4 e successivi del decreto legislativo 152/99;
- il raggiungimento del miglioramento delle caratteristiche dei suoli e l'apporto di un sostanziale beneficio alla fertilità dei terreni agrari;
- il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale e paesaggistica ed urbanistiche.
I soggetti che possono promuovere l'utilizzo delle terre derivanti dalla lavorazione delle barbabietole sono gli zuccherifici e relativi stabilimenti che effettuano la prima lavorazione con pulizia delle barbabietole da zucchero.
Gli zuccherifici che intendono utilizzare le terre di pulizia delle barbabietole devono presentare al Comune dove sono ubicate le superfici interessate all'impiego delle terre e all'AVEPA i seguenti documenti:
- dichiarazione di inizio attività;
- asseverazione di conformità;
- terreni oggetto di utilizzazione;
- piano degli avvicendamenti colturali;
- atto di impegno;
- convenzione.