Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura

Possono accedere alla misura di aiuto le imprese di acquacoltura, che esercitano attività di piscicoltura nel territorio della regione Veneto, anche parzialmente ricadente all'interno di aree protette ai sensi della L. 394/1991, con esclusione del territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, e in aree a divieto di caccia.

Sono altresì escluse:

  • Imprese di acquacoltura che esercitano allevamento di specie ittiche in modalità estensiva su superfici acquee pari o superiori a 20 ha (valli da pesca), che possono accedere all'intervento di Indennizzo danni causati dalla fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura;
  • Allevamenti di specie ittiche a finalità di pesca sportiva, che non si configurano come a prevalente attività agricola.

L'intervento elenca tra le spese ammissibili a contribuzione gli interventi di copertura delle vasche esterne con reti antiuccello, a maglia idonea alla protezione dalle predazioni in base alle prescrizioni del produttore. Le reti devono essere poste a copertura totale dell'intera superficie acquea interessata dall'intervento e possono prevedere l'apertura temporanea nei periodi di assenza di pesce nel bacino interessato.

L'AVEPA provvede alla predisposizione del modulo informatico di richiesta di indennizzo dei danni, alla ricezione delle domande di aiuto, alla loro istruttoria e poi adotta i provvedimenti di concessione del contributo ai soggetti ammissibili all'aiuto e provvede alla relativa liquidazione.

Le richieste di indennizzo dei danni devono essere presentate allo Sportello Unico agricolo AVEPA provinciale territorialmente competente esclusivamente attraverso l'applicativo informatico Domande PSR.

Il modulo informatico di riferimento è il modulo PREFI

Pubblicato il: 17.05.2023  -  Ultima modifica: 17.05.2023
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