Indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio

Con la DGR n. 1030 del 16/08/2022 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche nei territori preclusi all'esercizio venatorio di cui all'art. 3 della legge regionale n. 6/2013.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge regionale n. 6/2013, la Regione del Veneto ha istituito il fondo regionale per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria e della fauna protetta nel territorio regionale.

Detto specifico fondo, come chiarisce l'art. 3 comma 2 della richiamata legge regionale n.6/2013, partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica.

Le finalità di detto fondo regionale sono conseguite attraverso l'erogazione agli aventi titolo (proprietari e conduttori di fondi rustici che hanno subìto danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, e che hanno messo in atto idonee misure di prevenzione degli stessi danni) di contributi ragguagliati all'entità del danno subìto, che, secondo un'impostazione consolidata, si configurano come Aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 (e successive modifiche ed integrazioni)per quanto riguarda il comparto agricolo e zootecnico.

Per la gestione del fondo si applicano i criteri approvati in Allegato C alla DGR 750 del 21 giugno 2022 (e successive modificazioni) relativamente a quanto previsto in materia di tipologie dei danni ammissibili a contribuzione, criteri per la quantificazione e modalità per la richiesta di contributi a titolo di indennizzo nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria.

Individuazione dei territori preclusi all'esercizio venatorio per i quali opera il fondo regionale.
Il fondo regionale di cui all'art. 3, comma 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 opera per i seguenti territori preclusi all'esercizio venatorio:

  • territorio del Parco regionale dei Colli Euganei,
  • territorio del Parco naturale regionale del Fiume Sile;
  • erritorio del Parco regionale Veneto del Delta del Po;
  • territorio del Parco naturale regionale della Lessinia;
  • territorio del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo;
  • territori delle Foreste demaniali regionali gestite da Veneto Agricoltura.

L'AVEPA provvede alla predisposizione del modulo informatico di richiesta di indennizzo dei danni, alla ricezione delle domande di aiuto, alla loro istruttoria e poi adotta i provvedimenti di concessione del contributo ai soggetti ammissibili all'aiuto e provvede alla relativa liquidazione.

Le richieste di indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, nei fondi preclusi all'esercizio dell'attività venatoria devono essere presentate, dal 01/07/2023, allo Sportello Unico agricolo AVEPA provinciale territorialmente competente esclusivamente attraverso l'applicativo informatico Domande PSR.

Il modulo informatico di riferimento è il modulo FOPREVE

Tutte le istanze sono inquadrate in base alla specifica annualità di riferimento del fondo. Ogni annualità del fondo è riferita al periodo "01/07/anno n" - "30/06/anno n+1". Al fine della compilazione della domanda informatica di indennizzo è necessario far riferimento allo specifico codice del bando associato alla rispettiva annualità del fondo.

A conclusione di ogni annualità del fondo (quindi successivamente al 30/06 di ogni anno) viene definita la quantificazione del valore economico del danno da parte dello Sportello Unico Agricolo AVEPA provinciale competente territorialmente.


 

Pubblicato il: 02.11.2022  -  Ultima modifica: 17.05.2023
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