Imprenditore agricolo professionale

La qualifica di IAP può essere riconosciuta all'imprenditore agricolo (estendibile anche alle società agricole) che:
  • risulti essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali,
  • dedichi all'attività lavorativa agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile),
  • ricavi da tale attività almeno il 50% del proprio reddito complessivo (nel caso di attività svolte in zone montane/svantaggiate la percentuale è ridotta al 25%).

Riferimenti normativi

La figura dello IAP è stata introdotta dal Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99, che ha affidato alle Regioni il compito di accertare i requisiti previsti dalla normativa.

In Veneto detta attività è stata delegata dalla Regione all'AVEPA.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1450 dell'8 ottobre 2019 ha aggiornato e ridefinito le linee di indirizzo per il riconoscimento della qualifica di IAP e i parametri standard per calcolare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola e il reddito ricavabile da essa.

Con Decreto del Direttore della Direzione agroalimentare n. 103 del 27 luglio 2021 (BUR n. 106 del 06.08.2021), la Regione ha sostituito la Tabella 1 "Indici medi ordinari di tempo e reddito di lavoro per le attività agricole di cui all'articolo 2135 del C.C.", di cui all'allegato B alla DGR n. 1450/2019".

La domanda

L'AVEPA ha predisposto un applicativo informatico denominato "IAP" per la compilazione, la presentazione delle domande e il rilascio del riconoscimento.
La compilazione della domanda può essere effettuata direttamente dal richiedente oppure da un soggetto suo delegato, mentre la domanda compilata, firmata e corredata con gli allegati previsti, deve essere presentata al CAA mandatario per la gestione del fascicolo aziendale oppure allo Sportello unico agricolo dell'AVEPA competente per sede legale/residenza che provvederanno al rilascio del riconoscimento (N.B. il riconoscimento ha validità annuale, in caso di necessità va ripresentata la richiesta).

Casistiche

Il richiedente che presenta domanda di riconoscimento può trovarsi in una delle due seguenti condizioni:

  1. ordinarietà: applicando i parametri standard unitari di tempo e reddito alla situazione aziendale, vengono subito soddisfatte le condizioni previste per il rilascio della qualifica;
  2. extraordinarietà: applicando i parametri standard unitari di tempo e reddito alla situazione aziendale NON vengono soddisfatte le condizioni previste per il rilascio della qualifica. MA se il richiedente ritenesse che i parametri standard non rispecchiano le proprie "specifiche" caratteristiche aziendali per aspetti tecnici al di fuori dalla norma, in tal caso può dimostrare il raggiungimento dei requisiti minimi previsti presentando
  • un conto economico aziendale (utilizzando l'applicativo BPOL - Business plan on line)
  • dettagliata e specifica relazione tecnica a firma di professionista agroforestale abilitato
  • documentazione a supporto dei dati esposti nel BPOL e nella relazione.

N.B. in questo specifico caso la domanda può essere presentata unicamente all'AVEPA che procederà ad istruirla ed eventualmente a rilasciare la relativa qualifica.

IAP "5 ter"

I soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non fossero in possesso dei requisiti per il conseguimento immediato del titolo IAP e che comunque presentano domanda di riconoscimento, ottengono una certificazione temporanea, ai sensi del comma 5 ter, art 1 del DLgs n. 99/2004, attestante l'avvenuta presentazione della domanda e il contestuale impegno a raggiungere i requisiti nei successivi 36 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

Al raggiungimento dei requisiti, i soggetti chiuderanno la posizione presentando la cosiddetta "domanda di conferma".

In assenza di questa, la domanda iniziale verrà archiviata, con effetto retroattivo.


 

Informazioni
Alberto Carazzolo
Tel. 0497708751
Pubblicato il: 01.04.2014  -  Ultima modifica: 30.04.2024
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