Danni da cimice asiatica 2019

Decreto ministeriale n. 4502 del 29/04/2020 - D.Lgs n. 102/2004

Normativa

Decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.
Decreto ministeriale n. 4502 del 29 aprile 2020 recante "Disposizioni applicative interventi di cui all'articolo 1, comma 501 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Ristoro danni causati dall'organismo nocivo Halyomorpha halys"
Circolare MIPAAF - DISR 06 prot. n. 16449 del 22/05/2020 recante la procedura per la richiesta e l'erogazione degli aiuti.

Colture frutticole indennizzabili

Le domande devono essere presentate da imprese agricole che, alla data del 15/06/2019, risultano avere le seguenti colture frutticole: actinidia, melo, nettarine, noce, pero, pesco, ciliegio, albicocca, susina, castagne, melograno, kaki e nocciolo.
Gli impianti per i quali è possibile richiedere il danno devono essere stati realizzati entro il 31/12/2016.

Modalità di presentazione delle domande

La presentazione delle domande di indennizzo per i danni causati dalla cimice asiatica Halyomorpha halys deve avvenire tramite l'applicativo denominato Calnat "Cimici 102".
Una volta completati tutti i quadri previsti dal modulo informatico Calnat "Cimici 102" la domanda deve essere stampata. Una volta firmata dal richiedente la domanda va inserita in Calnat tramite il quadro Allegati (inserire anche copia del documento di identità) e trasmessa per la protocollazione. La domanda di indennizzo va trasmessa esclusivamente per via informatica attraverso l'applicativo Calnat.

Scadenza presentazione domande: 18 luglio 2020 alle ore 23:59.59.

Gli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA sono le strutture competenti per la ricezione e l'istruttoria delle domande.
L'ambito territoriale di applicazione degli indennizzi per danni da perdita di produzione determinati da Halyomorpha halys interessa l'intero territorio regionale.

Le condizioni di ammissibilità sono:

  • essere iscritti nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
  • di avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503;
  • avere un danno aziendale (riferito all'anno 2019), causato dalla cimice asiatica, superiore del 30% rispetto alla produzione lorda vendibile (PLV);
  • ricadere nella condizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI) come definite nell'allegato I del reg (UE) n. 702/2014;
  • non essere imprese in difficoltà come definite all'art. 2, par. 1, p. 14 del Reg (UE) n.702/2014 salvo il caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa dei danni causati da Halyomorpha halys;
  • non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato (clausola Deggendorf)
Pubblicato il: 18.06.2020  -  Ultima modifica: 18.06.2020
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