Danni da cimice asiatica 2019 (Legge regionale n. 40/2003)

Provvedimenti di delimitazione e declaratoria:

Deliberazione della Giunta regionale n. 1616 del 05 novembre 2019: "Definizione dei criteri per la determinazione del danno patito dalle aziende frutticole del Veneto a causa dell'attacco di cimice marmorata (Halyomorpha halis sp.) per l'anno 2019 ai fini della corresponsione di risarcimento dei danni e perimetrazione delle aree. L.R. 40/2003, art. 62, legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1079, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 art. 31".

Modalità presentazione domande:

Entro i 45 giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del decreto del direttore della Direzione Agroalimentare n 19 del 12 febbraio 2020: "Apertura termini per la presentazione delle domande di risarcimento del danno da cimice marmorata (Halyomorpha halis sp.) per la produzione 2019. DGR 1616 del 5 novembre 2019." che stabilisce i valori parametrici di danno causato dall'attacco di cimice marmorata (asiatica) alle specie frutticole di seguito riportati:

Colture frutticole      Valore parametrico di danno (% di danno)
        
Pere         75
Mele         50
Pesche - nettarine - pericoche          60
Noce         50
Kiwi         40
Altri frutti (esclusi uva e olive)         30

Le imprese agricole condotte da Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale o imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del cc., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP; (nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore), che hanno subito danni alle produzioni agricole a causa dell'infestazione da cimice marmorata (asiatica), potranno presentare, allo Sportello unico agricolo di AVEPA competente pel territorio, la domanda per l'ottenimento degli aiuti previsti dall'art 62 della legge regionale n. 40/2003.

Con il Decreto del direttore della Direzione Agroalimentare n. 39 del 12 marzo 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n 36 del 20 marzo 2020, è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto a ristoro dei danni provocati dagli attacchi da cimice asiatica al 29 maggio 2020.

Scadenza presentazione domande di aiuto: 29 maggio 2020 alle ore 23:59.59.

La presentazione delle domande di aiuto " Interventi a favore delle imprese agricole frutticole danneggiate dalla cimice asiatica Halymorpha halys" deve avvenire tramite l'applicativo CALNAT di AVEPA.

La protocollazione della domanda è in carico all'AVEPA e pertanto le domande dovranno essere presentate allo Sportello Unico Agricolo di AVEPA competente per territorio (allegando obbligatoriamente copia di un documento di riconoscimento valido, la dichiarazione sugli aiuti in regime de minimis "agricola" e la dichiarazione assenza condanne penali l.r. 16/2018) secondo le seguenti modalità:

  • Posta elettronica certificata: la domanda viene stampata, firmata in originale dal richiedente, scannerizzata ed inviata via PEC allo Sportello di AVEPA competente per territorio unitamente ad un documento di riconoscimento valido ed agli allegati previsti. La PEC di trasmissione della domanda deve essere spedita entro le ore 23:59.59 di venerdì 29 maggio 2020;
  • Raccomandata A\R: in questo caso la data di spedizione della raccomandata corrisponde alla data di presentazione della domanda il cui termine corrisponde al 29 maggio 2020; la domanda va spedita allo Sportello di AVEPA competente per territorio unitamente ad un documento di riconoscimento valido ed agli allegati previsti;
  • Cartacea allo Sportello territorialmente competente: la presentazione cartacea agli Sportelli di AVEPA deve avvenire entro le ore 14:00 del 29 maggio 2020; la domanda va consegnata unitamente ad un documento di riconoscimento valido.

Gli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA sono le strutture competenti per la ricezione e l'istruttoria delle domande.

L'ambito territoriale di applicazione degli indennizzi per danni da perdita di produzione determinati da Halyomorpha halys interessa l'intero territorio regionale non facente parte della zona montana come individuata nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto.

Le condizioni di ammissibilità sono:

  • condurre un'impresa agricola con UTE in Veneto
  • non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16
  • essere iscritti nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
  • essere iscritti all'Anagrafe regionale del Settore primario;
  • avere una U.T.E con presenza di colture frutticole in Veneto, piantate fino all'anno 2016, (pero, melo, pesco, actinidia, noce da frutto e altri fruttiferi) alla data del 15/06/2019 come riportato nel fascicolo aziendale;
  • risultare un danno aziendale minimo, utilizzando il metodo di quantificazione del danno descritto al paragrafo 5, superiore del 30% rispetto alla produzione ordinaria, determinata applicando per le produzioni vegetali effettuate nel 2019 i valori di rese e prezzi valori delle rese e prezzi per determinazione danni da eccezionali avversità atmosferiche definiti dal decreto del dirigente dell'Area Tecnica Competitività Imprese di AVEPA n. 95 del 2/9/2019 e smi;
  • ricadere nella condizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI) come definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • non essere imprese in difficoltà come definite all'art. 2, par. 1, p. 14 del Reg (UE) n.702/2014 salvo il caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa dei danni causati da Halyomorpha halys;
  • non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato (clausola Deggendorf).

In ottemperanza al Codice antimafia (D.lgs. 159/2011) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di beneficiari che conducono terreni agricoli, che usufruiscono di aiuti nazionali e regionali (tra i quali sono annoverati anche i danni da cimice asiatica), fino a 150.000 euro, AVEPA deve acquisire la comunicazione antimafia prima del pagamento dell'aiuto.

Pubblicato il: 18.02.2020  -  Ultima modifica: 31.03.2020
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