Condizionalità rafforzata 2023-2027

Il regime di "condizionalità rafforzata", istituito dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e di pagamenti nell'ambito dello Sviluppo Rurale per la programmazione 2023-2027, è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori (CGO) e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Nei seguenti regolamenti è contenuta la normativa comunitaria di riferimento:

  • Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021

All'articolo 12 stabilisce che gli Stati membri includano nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità rafforzata, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA figuranti nell'allegato III.

  • Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021

All'articolo 83 stabilisce che gli Stati membri istituiscano un sistema di controllo al fine di verificare l'osservanza degli obblighi da parte dei beneficiari. All'articolo 84 stabilisce che gli Stati membri istituiscano un sistema per l'applicazione delle sanzioni amministrative ai beneficiari che nell'anno civile in questione non abbiano rispettato gli obblighi della condizionalità rafforzata.

  • Regolamento delegato (UE) 2022/1172 del 4 maggio 2022

Al Capo III definisce il metodo di applicazione delle sanzioni amministrative per la condizionalità.

A livello nazionale tale normativa è stata recepita all'interno del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP), approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 02 dicembre 2022, e successivamente dal Decreto del MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023, che dettaglia compiutamente gli obblighi previsti dai CGO e dalle BCAA.

Sui contenuti di tale decreto si incardina la DGR n. 335 del 29 marzo 2023, con la quale la Regione Veneto ha provveduto ad individuare le disposizioni regionali applicative in materia di condizionalità rafforzata per l'anno 2023.

Infine, con il Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 è stato disciplinato il sistema di applicazione delle sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità.

I "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) sono volti ad incorporare una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale e regionale. Diversamente, le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole, provvedendo affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi, siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.

Come specificato all'articolo 83 comma 1 del regolamento (UE) n. 2021/2116, il regime della condizionalità rafforzata per il periodo 2023-2027 si applica alle seguenti categorie di beneficiari:

  • beneficiari che ricevono pagamenti diretti come previsto al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;
  • beneficiari che ricevono i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115.

Si applica inoltre ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

NON si applica:

a) ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27;

b) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.

Si riportano di seguito i CGO e le BCAA nell'ordine con cui sono riportati all'interno del regolamento (UE) n. 2021/2115 Allegato III.

ZONA  1 - CLIMA E AMBIENTE

I Tema principale - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

- BCAA 1 Mantenimento dei prati permanenti

- BCAA 2 Protezione di zone umide e torbiere

- BCAA 3 Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante (ex BCAA6)

II Tema principale - Acqua

- CGO 1 Requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

- CGO 2 Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (ex CGO1)

- BCAA 4 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (ex BCAA1)

III Tema principale - Suolo (protezione e qualità)

- BCAA 5 Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza (ex BCAA5)

- BCAA 6 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (ex BCAA4)

- BCAA 7 Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

IV Tema principale - Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)

- CGO 3 Conservazione degli uccelli selvatici (ex CGO2)

- CGO 4 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (ex CGO3)

- BCAA 8 A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi; B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

- BCAA 9 Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000

ZONA  2 - SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

I Tema principale - Sicurezza alimentare

- CGO 5 Sicurezza alimentare (ex CGO4)

- CGO 6 Prevenzione, eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

II Tema principale - Prodotti fitosanitari

- CGO 7 Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (ex CGO10)

- CGO 8 Manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

ZONA 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

I Tema principale - Benessere degli animali

- CGO 11 Norme minime per la protezione dei vitelli (ex CGO11)

- CGO 12 Norme minime per la protezione dei suini (ex CGO12)

- CGO 13 Norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti (ex CGO13)

 


 

Pubblicato il: 03.08.2023  -  Ultima modifica: 03.08.2023
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