Condizionalità 2014-2022

Attenzione:
Gli obblighi ed impegni previsti nell'ambito della condizionalità programmazione 2014-2023 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari:
  • dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
  • dei pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

Novità 2024

L'art. 5 del Decreto del MASAF n. 289235 del 28 giugno 2024 stabilisce che:
(lett. a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116.

Gli impegni di condizionalità sono suddivisi in:

  • criteri di gestione obbligatori (CGO), che consistono in atti derivanti dall'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di ambiente, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale e di benessere degli animali;
  • buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) che consistono in una serie di "vincoli" (norme e standard) finalizzati al raggiungimento di obiettivi comunitari in materia ambientale e in particolare per evitare l'erosione del suolo, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, proteggere la struttura del suolo, assicurare un livello minimo di mantenimento del terreno e dell'ecosistema ed evitare il loro deterioramento, proteggere e gestire le risorse idriche, mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio

Nei seguenti regolamenti è contenuta la normativa comunitaria di riferimento:

  • regolamento (UE) n. 1306 del 17.12.2013 comune sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
  • regolamento (UE) n. 640 del 11.03.2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
  • regolamento (UE) n. 809 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Attualmente l'applicazione delle disposizioni comunitarie è disciplinata con Decreto del MiPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020 e con deliberazione dalla Regione del Veneto n. 336 del 29 marzo 2023.

Elenco degli impegni CGO:

  • CGO 1  protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole
  • CGO 2  conservazione degli uccelli selvatici
  • CGO 3  conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche
  • CGO 4  sicurezza alimentare
  • CGO 5  divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali
  • CGO 6  identificazione e registrazione dei suini
  • CGO 7  identificazione e registrazione dei bovini
  • CGO 8  identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini
  • CGO 9  prevenzione , eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
  • CGO 10  immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
  • CGO 11  norme minime per la protezione dei vitelli
  • CGO 12  norme minime per la protezione dei suini
  • CGO 13  norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti

Elenco degli impegni BCAA:

  • BCAA 1  introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
  • BCAA 2  rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque irrigue
  • BCAA 3  protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
  • BCAA 4  copertura minima del suolo
  • BCAA 5  gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali per limitare l'erosione
  • BCAA 6  mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo
  • BCAA 7  mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio


 

 

Pubblicato il: 03.08.2023  -  Ultima modifica: 02.10.2024
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