Campagna 2022

In attuazione dell'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. L'anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa. L'anticipazione così concessa non comporta elementi di aiuto di Stato.

Gli interessi da corrispondere sulle anticipazioni di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce, rispettivamente, aiuto di Stato nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 o aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» citata in premessa.

In caso di ulteriore proroga della misura 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» richiamato nelle premesse, in alternativa al comma 2 dell'articolo 10-ter decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, ai sensi dell'articolo 10-ter, commi 2 bis e 2 ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

Ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori fanno fronte all'erogazione dell'anticipazione attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, entro il 31 luglio 2022, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo e attualizzati con il metodo indicato nella Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa.

Gli organismi pagatori che attivano l'aiuto sono tenuti alle verifiche ed agli adempimenti di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La compensazione dell'anticipazione erogata è operata a partire dal 16 ottobre 2022, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2022.

L'anticipazione e la sovvenzione sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 che presentano una domanda nel 2022 per il regime di base di cui al Titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Sono escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'anticipazione NON è possibile effettuare gli specifici controlli.

Sono esclusi dall'anticipazione coloro che si trovano in almeno una delle seguenti situazioni:

  • soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo Pagatore;
  • soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;
  • soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;
  • i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;

Inoltre, per quanto riguarda gli aiuti concessi:

  • ai sensi del deminimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 1 "campo di applicazione" del decreto ministeriale;
  • ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" sono escluse le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23.

Le domande di anticipazione sono presentate entro il termine di presentazione della domanda unica con le modalità stabilite dall'organismo pagatore competente.

ATTENZIONE: l'azienda non potrà cumulare l'anticipazione richiesta con l'anticipazione prevista nell'ambito del protocollo di intesa siglato tra l'organismo pagatore e le principali banche presenti sul territorio.
 

Pubblicato il: 21.03.2022  -  Ultima modifica: 21.03.2022
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