Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio

L'intervento di prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole , in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 3 della L.R. 6/2013, prevede l'erogazione di contributi in regime "de minimis" alle imprese e ai proprietari e conduttori di fondi attivi nella produzione agricola primaria ricompresi nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica ivi presente in forma stanziale o temporanea appartenente sia a specie protette che a specie cacciabili.

Sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione a carico dei terreni agricoli/allevamenti ricadenti nei Parchi regionali e foreste demaniali regionali, che accedono alle risorse stanziate a valere sul fondo regionale di cui all'articolo 3 c.1 della L.R. 6/2013:

  • territorio del Parco regionale dei Colli Euganei,
  • territorio del Parco naturale regionale del Fiume Sile;
  • territorio del Parco regionale Veneto del Delta del Po;
  • territorio del Parco naturale regionale della Lessinia;
  • territorio del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo;
  • territori delle Foreste demaniali regionali gestite da Veneto Agricoltura.

L'AVEPA provvede alla predisposizione del modulo informatico di richiesta di indennizzo dei danni, alla ricezione delle domande di aiuto, alla loro istruttoria e poi adotta i provvedimenti di concessione del contributo ai soggetti ammissibili all'aiuto e provvede alla relativa liquidazione.

Le richieste di indennizzo dei danni devono essere presentate allo Sportello Unico agricolo AVEPA provinciale territorialmente competente esclusivamente attraverso l'applicativo informatico Domande PSR.

Il modulo informatico di riferimento è il modulo PREFP

Pubblicato il: 18.05.2023  -  Ultima modifica: 18.05.2023
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