Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori a gestione programmata della caccia

L'intervento di prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole , in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 28 della L.R. 50/1993, prevede l'erogazione di contributi in regime "de minimis" alle imprese e ai proprietari e conduttori di fondi attivi nella produzione agricola primaria ricompresi nel territorio regionale a gestione programmata della caccia, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica ivi presente in forma stanziale o temporanea appartenente sia a specie protette che a specie cacciabili.

Sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione a carico dei terreni agricoli/allevamenti ricadenti nel territorio a gestione programmata della caccia della regione Veneto, ivi compresi i terreni ricadenti negli istituti di protezione previsti dal Piano faunistico venatorio regionale vigente (Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici di Riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale), nelle aree di rispetto ex art. 21 c. 13 della L.R. 50/1993 e nelle aree adibite a Zona addestramento e allenamento cani ai sensi dell'art. 18 c. 1 L.R. 50/1993. Nelle Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie sono ammissibili a contribuzione i soli interventi di prevenzione nei confronti dei danni causati dalla fauna selvatica non sottoposta a prelievo venatorio. Nei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e nei terreni adibiti all'allevamento di fauna selvatica non sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione dei danni causati dalle specie faunistiche oggetto di allevamento/produzione.

Non sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione ricadenti:

  • nei Parchi regionali e foreste demaniali regionali, che accedono alle risorse stanziate a valere sul fondo regionale di cui all'articolo 3 c.1 della L.R. 6/2013:
  • territorio del Parco regionale dei Colli Euganei,
  • territorio del Parco naturale regionale del Fiume Sile;
  • territorio del Parco regionale Veneto del Delta del Po;
  • territorio del Parco naturale regionale della Lessinia;
  • territorio del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo;
  • territori delle Foreste demaniali regionali gestite da Veneto Agricoltura.
  • nel Parco Nazionale Dolomiti bellunesi e nelle Riserve e foreste demaniali statali;
  • nei fondi chiusi ai sensi dell'art. 15, c. 8 della L. 157/1992;
  • nei fondi sottratti ai sensi dell'articolo 15, commi da 3 a 6 della L. 157/1992;

L'AVEPA provvede alla predisposizione del modulo informatico di richiesta di indennizzo dei danni, alla ricezione delle domande di aiuto, alla loro istruttoria e poi adotta i provvedimenti di concessione del contributo ai soggetti ammissibili all'aiuto e provvede alla relativa liquidazione.

Le richieste di indennizzo dei danni devono essere presentate allo Sportello Unico agricolo AVEPA provinciale territorialmente competente esclusivamente attraverso l'applicativo informatico Domande PSR.

Il modulo informatico di riferimento è il modulo PREFS

Pubblicato il: 21.12.2021  -  Ultima modifica: 18.05.2023
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