Indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole nei territori a gestione programmata della caccia
Con la DGR n. 945 del 14/07/2020 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini della concessione e pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e dell'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art.28 della L.R. 50/1993, in attuazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 28 a seguito della riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di caccia e pesca delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.
L'articolo 26 della legge 157/1992 (Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l'esercizio venatorio) stabilisce che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, sia costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
In ossequio al suddetto dettato normativo, la Regione del Veneto ha istituito il fondo regionale di cui all'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, finalizzato alla prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche, ivi compresa l'acquacoltura, nei territori soggetti alla pianificazione faunistico venatoria; detto fondo viene ripartito annualmente dalla Giunta regionale.
Le finalità di detto fondo regionale sono conseguite attraverso l'erogazione agli aventi titolo (proprietari e conduttori di fondi rustici che hanno subìto danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, e/o che hanno messo in atto idonee misure di prevenzione degli stessi danni) di contributi ragguagliati all'entità del danno subìto/dell'intervento preventivo messo in atto, contributi che, secondo un'impostazione consolidata ormai dal 2015, si configurano come Aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 per quanto riguarda il comparto agricolo e zootecnico, e ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014 per quanto riguarda il comparto dell'acquacoltura.
L'AVEPA provvede alla predisposizione del modello di richiesta di indennizzo dei danni, alla ricezione delle domande di aiuto, alla loro istruttoria e adotta i provvedimenti di concessione del contributo ai soggetti ammissibili all'aiuto.
Si informa inoltre che i danni causati dalla nutria, dal colombo torraiolo, dalle talpe, dai ratti e dalle arvicole non sono indennizzabili nel fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993 e l'eventuale domanda di indennizzo sarà ritenuta non ammissibile.
Le richieste di indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, e dall'attività venatoria, nei territori a gestione programma della caccia, devono essere presentate, dal 01/07/2023, allo Sportello Unico agricolo AVEPA provinciale territorialmente competente esclusivamente attraverso l'applicativo informatico Domande PSR.
Il modulo informatico di riferimento è il modulo DFS.
Tutte le istanze sono inquadrate in base alla specifica annualità di riferimento del fondo. Ogni annualità del fondo è riferita al periodo "01/07/anno n" - "30/06/anno n+1". Al fine della compilazione della domanda informatica di indennizzo è necessario far riferimento allo specifico codice del bando associato alla rispettiva annualità del fondo.
A conclusione di ogni annualità del fondo (quindi successivamente al 30/06 di ogni anno) viene definita la quantificazione del valore economico del danno da parte dello Sportello Unico Agricolo AVEPA provinciale competente territorialmente.