Indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole nei territori a gestione programmata della caccia

Con la DGR n. 945 del 14/07/2020 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini della concessione e pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e dell'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art.28 della L.R. 50/1993, in attuazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 28 a seguito della riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di caccia e pesca delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.

L'articolo 26 della legge 157/1992 (Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l'esercizio venatorio) stabilisce che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, sia costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.

In ossequio al suddetto dettato normativo, la Regione del Veneto ha istituito il fondo regionale di cui all'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, finalizzato alla prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche, ivi compresa l'acquacoltura, nei territori soggetti alla pianificazione faunistico venatoria; detto fondo viene ripartito annualmente dalla Giunta regionale.

Le finalità di detto fondo regionale sono conseguite attraverso l'erogazione agli aventi titolo (proprietari e conduttori di fondi rustici che hanno subìto danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, e/o che hanno messo in atto idonee misure di prevenzione degli stessi danni) di contributi ragguagliati all'entità del danno subìto/dell'intervento preventivo messo in atto, contributi che, secondo un'impostazione consolidata ormai dal 2015, si configurano come Aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 per quanto riguarda il comparto agricolo e zootecnico, e ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014 per quanto riguarda il comparto dell'acquacoltura.

L'AVEPA provvede alla predisposizione del modello di richiesta di indennizzo dei danni, alla ricezione delle domande di aiuto, alla loro istruttoria e adotta i provvedimenti di concessione del contributo ai soggetti ammissibili all'aiuto.

Si informa inoltre che i danni causati dalla nutria, dal colombo torraiolo, dalle talpe, dai ratti e dalle arvicole non sono indennizzabili nel fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993 e l'eventuale domanda di indennizzo sarà ritenuta non ammissibile.

Si ricorda che, come previsto dall'Allegato C alla DGR 750/2022, non sono ammissibili all'aiuto in questo intervento i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche all'interno dei fondi chiusi, nei fondi sottratti alla gestione programmata dell'attività venatoria ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della L. 157/1992 nonché nei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
 
L'AVEPA provvede alla predisposizione del modulo informatico di richiesta di indennizzo dei danni, alla ricezione delle domande di aiuto, alla loro istruttoria e poi adotta i provvedimenti di concessione del contributo ai soggetti ammissibili all'aiuto e provvede alla relativa liquidazione.

Le richieste di indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, e dall'attività venatoria, nei territori a gestione programma della caccia, devono essere presentate, dal 01/07/2023, allo Sportello Unico agricolo AVEPA provinciale territorialmente competente esclusivamente attraverso l'applicativo informatico Domande PSR.

Il modulo informatico di riferimento è il modulo DFS.

Tutte le istanze sono inquadrate in base alla specifica annualità di riferimento del fondo. Ogni annualità del fondo è riferita al periodo "01/07/anno n" - "30/06/anno n+1". Al fine della compilazione della domanda informatica di indennizzo è necessario far riferimento allo specifico codice del bando associato alla rispettiva annualità del fondo.

A conclusione di ogni annualità del fondo (quindi successivamente al 30/06 di ogni anno) viene definita la quantificazione del valore economico del danno da parte dello Sportello Unico Agricolo AVEPA provinciale competente territorialmente.

Pubblicato il: 17.05.2023  -  Ultima modifica: 06.07.2023
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