Campagna 2021

Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, è autorizzata la corresponsione, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, considerando le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi.

L'anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato.

Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato nell'ambito del De Minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 o aiuto di stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Gli organismi pagatori fanno fronte all'erogazione dell'anticipazione attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, per il periodo decorrente dall'erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo e attualizzati con il metodo indicato nella Comunicazione della commissione citata.

Il valore della sovvenzione non eccede:

  • il massimale previsto dall'articolo 2 "Aiuti de minimis" del regolamento (UE) n. 1408/2013
  • in alternativa, il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli al punto 23 della citata Comunicazione, tenuto conto degli importi eventuali erogati ai sensi del medesimo Quadro temporaneo nell'anno 2020.

L'anticipazione e la sovvenzione sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 che presentano una domanda nel 2021 per il regime di base di cui al Titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Le domande di anticipazione sono presentate entro il termine di presentazione della domanda unica.

Sono escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'anticipazione NON è possibile effettuare gli specifici controlli. 

Sono esclusi dall'anticipazione coloro che si trovano in almeno una delle seguenti situazioni:

  • soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo Pagatore;
  • soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;
  • soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;
  • i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
  • soggetti per i quali l'importo da erogare sia inferiore a 900 euro.

Inoltre, per quanto riguarda gli aiuti concessi:

  • ai sensi del deminimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 1 "campo di applicazione" del decreto ministeriale;
  • ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" sono escluse le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23.

L'Agenzia, così come previsto dalla circolare AGEA n. 45733 del 24/06/2021, ha optato per l'anticipazione concessa ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti con la domanda unica della relativa campagna, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2021 ma in via non esclusiva.

ATTENZIONE: l'azienda non potrà cumulare l'anticipazione richiesta con l'anticipazione prevista nell'ambito del protocollo di intesa siglato tra l'organismo pagatore e le principali banche presenti sul territorio.

Pubblicato il: 27.05.2021  -  Ultima modifica: 14.07.2021
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