Campagna 2020

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

In attuazione dell'articolo 10-ter, comma 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013.

L'anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato da notificare ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell¿anticipazione, entro il 31 luglio 2020, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo.

La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata a partire dal 16 ottobre 2020, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2020.

L'anticipazione è concessa agli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 che hanno presentato o si impegnano a presentare una domanda unica nel 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 70 per cento del valore del portafoglio titoli dell'agricoltore, come risultante dal registro nazionale titoli 2019. Sono esclusi dalla base di calcolo dell'anticipazione:

  • i titoli oggetto di cessione temporanea fino all'anno 2019;
  • i titoli in corso di cessione o già ceduti alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione;
  • i titoli oggetto di pignoramento.

L'anticipazione non è concessa qualora l'importo liquidabile risulti inferiore a 300 euro.

La concessione dell'anticipazione rende inefficaci le domande di trasferimento dei titoli successive alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione e sino alla sua compensazione.

Sono esclusi dall'anticipazione:

  • i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'organismo pagatore o in corso di iscrizione nei registri medesimi;
  • i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall'organismo pagatore;
  • le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019;
  • i soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari.

Le domande di anticipazione devono essere presentate entro il 15 giugno 2020.

Gli aiuti concessi possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtù della Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

 

Informazioni

Viviana Coccato
tel. 049 7708744
aiuti.superficie@avepa.it
Alessandro Rama
tel. 049 7708723
procedure.superficie@avepa.it

 

Pubblicato il: 27.05.2021  -  Ultima modifica: 02.12.2021
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