Uova da cova

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 96 del 4 giugno 2010 si applica il procedimento ai sensi della legge  n. 689 del 24 novembre 1981.

Di seguito si riportano gli ambiti individuati per i quali la violazione determina l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

Registrazione

In caso di inosservanza agli obblighi di registrazione sono previste sanzioni amministrative pecuniarie aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione, che vanno da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza la registrazione.

Comunicazioni statiche

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni, dell'autorizzazione a svolgere l'attività di produzione di uova da cova o di pulcini nei casi seguenti:

  • quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria attività per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;
  • quando lo stabilimento di produzione di uova da cova ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.

In entrambi i casi sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione, che vanno da euro 1.000 a euro 6.000.

Stampigliatura

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di chiunque metta in incubazione o detenga (la normativa comunitaria precisa che in caso di deroga alla stampigliatura le uova devono essere messe in incubazione marchiate e pertanto possono essere marchiate anche presso l'incubatoio e non necessariamente presso lo stabilimento di produzione) uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile.
Nell'ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5 per cento per le uova con indicazioni illeggibili.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque venda, detenga per la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umano uova da
cova incubate.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini.

Documenti di accompagnamenti registrazione

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova e pulcini.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione da euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri d'incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova ritirate dall'incubatrice e all'identità degli acquirenti.


Informazioni
Gianni Pagin
tel. 049 7708768
produzioni.zootecniche@avepa.it

Pubblicato il: 05.07.2016  -  Ultima modifica: 16.11.2021
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