Schedario viticolo

La Giunta Regionale del Veneto, con la Delibera nr. 75 del 29 Gennaio 2024, ha individuato i criteri di selezione e il limite massimo per domanda del bando nazionale di assegnazione autorizzazioni a nuovi impianti di vite da vino anno 2023 in applicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 649010 del 19 dicembre 2022. Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) 2018/273 dell'11 dicembre 2017.

Con la Circolare dell'Agea Coordinamento n. 0020042 del 17 marzo 2023 sono state poi definite anche le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti relativamente alla campagna 2024

Il periodo di riferimento per la presentazione delle domande di assegnazione delle autorizzazioni per nuovi impianti è quello stabilito nel DM n. 649010 del 19 dicembre 2022, cioè dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno, mediante modalità telematica attraverso il SIAN.
L'AVEPA è stata delegata dalla Regione del Veneto alla gestione e all'aggiornamento dello schedario viticolo. La gestione dello schedario viticolo e la definizione delle relative procedure di aggiornamento è demandata alle singole Regioni e Province Autonome. Lo schedario viticolo Veneto è stato istituito con la deliberazione della Giunta Regionale 1217 del 17 maggio 2002.

La registrazione delle superfici vitate nello schedario viticolo rappresenta il presupposto inderogabile per:

  • procedere a variazioni del potenziale produttivo aziendale (estirpi, reimpianti, conversione diritti in autorizzazioni, domande di modifica dello schedario);
  • accedere alle misure di sostegno previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per il settore vitivinicolo;
  • adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e rivendicazione delle produzioni DO/IGT.

A partire dal 01 gennaio 2016 (e fino al 31 dicembre 2045), il principio fondamentale rispetto alla gestione delle superfici vitate e, quindi, dello schedario viticolo riguarda il divieto di impianto di viti per uva da vino se non si dispone di una autorizzazione di pari superficie al vigneto che si intende realizzare.

Le autorizzazioni avranno una validità di tre anni a partire dalla data di rilascio.

L'autorizzazione è concessa ai produttori che decidono di estirpare un vigneto regolare e ne fanno esplicita richiesta all'organo competente. L'autorizzazione, di pari superficie a quella estirpata, non sarà trasferibile ad altra azienda e potrà essere utilizzata solamente dall'azienda che la detiene salvo i casi particolari specificati nella Circolare Ministeriale nr. 5852 del 25 ottobre 2016.

Al fine di salvaguardare i nuovi impianti sarà possibile inoltre, per le aziende, partecipare annualmente ad un bando nazionale di assegnazione di nuove autorizzazioni messe a disposizione gratuitamente dallo stato membro. Il bando di assegnazione delle predette nuove autorizzazioni viene aperto annualmente dal 15 di febbraio al 31 di marzo (art. 9, del DM n. 649010 del 19 dicembre 2022.

Le domande/comunicazioni di aggiornamento dello schedario viticolo vanno presentate informaticamente all'AVEPA. Fa eccezione la notifica preventiva per l'impianto di piante madri per marze che va presentata mediante l'apposito modulo cartaceo.

Ogni domanda/comunicazione va presentata con riferimento allo Sportello unico agricolo dell'AVEPA della provincia dove è ubicata la superficie vitata oggetto di comunicazione e/o aggiornamento.

Le tipologie di domanda o di comunicazione di aggiornamento dello schedario previste sono le seguenti:

  • estirpo - comunicazione di inizio lavori: per comunicare l'intenzione di procedere alla estirpazione di un vigneto (l'estirpazione non preventivamente autorizzata non dà luogo al rilascio della corrispondente autorizzazione di reimpianto).
  • estirpo - comunicazione di fine lavori e domanda autorizzazione: per comunicare l'avvenuta estirpazione, precedentemente autorizzata, per il rilascio della corrispondente autorizzazione o per aggiornamento dello schedario in attesa di chiedere l'autorizzazione; va presentata entro il termine massimo di due campagne vitivinicole successive a quella nella quale è stata autorizzata la corrispondente estirpo - comunicazione di inizio lavori.
  • richiesta autorizzazione reimpianto: va utilizzata per chiedere il rilascio dell'autorizzazione relativa alla "fine lavori estirpo e domanda autorizzazione" nella quale era stata scelta l'opzione del solo aggiornamento dello schedario senza il rilascio dell'autorizzazione; va presentata entro il termine massimo di due campagne vitivinicole successive a quella nella quale è avvenuta l'estirpazione.
  • reimpianto anticipato - comunicazione di inizio lavori: per ottenere l'autorizzazione a reimpiantare una superficie vitata con l'impegno ad estirpare una corrispondente superficie entro il termine di quattro anni dall'impianto del nuovo vigneto, mediante stipula di una fideiussione a garanzia dell'impegno, redatta secondo il modello di fideiussione "Schema e scheda tipo 5 - Reimpianto anticipato" disponibile nella sezione Modulistica fideiussioni - cartella Vitivinicolo.
  • reimpianto anticipato - comunicazione di fine lavori impianto: comunicazione della superficie vitata realizzata sulla base del reimpianto anticipato precedentemente autorizzato; l'impianto può essere realizzato esclusivamente con varietà di uva da vino ammesse alla coltivazione per le singole Province della Regione Veneto, indicate nell'allegato A alla DGR n. 2257/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
  • reimpianto anticipato - comunicazione di fine lavori estirpo; comunicazione dell'avvenuto estirpo della superficie impegnata a fronte dell'impianto realizzato.
  • comunicazione di fine lavori impianto: per comunicare l'avvenuto impianto mediante l'utilizzo di una o più autorizzazioni in portafoglio l'impianto può essere realizzato esclusivamente con varietà di uva da vino ammesse alla coltivazione per le singole Province della Regione Veneto, indicate nell'allegato A alla DGR n. 2257/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
  • domanda di modifica dello schedario viticolo: istituita con la DGR n. 3715 del 2 dicembre 2008, la domanda serve per rettificare errori commessi in sede di presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, per l'inserimento di dichiarazioni iniziali (per superfici comunque piantate antecedentemente al 01/04/1987), per comunicare i nuovi impianti (non soggetti a notifica preventiva) realizzati a seguito di esproprio per pubblica utilità, per i quali va allegata la documentazione probante l'esproprio e la superficie vitata interessata e per comunicare le eventuali nuove superfici realizzate per piante madri per marze (vivaismo).
  • nuovo impianto di piante madri per marze: il regolamento comunitario (UE) n. 1308/2013 prevede che siano esentati dal sistema delle autorizzazioni, come i nuovi impianti a seguito di esproprio indicati al punto precedente, anche i nuovi impianti per vivaismo (piante madri per marze). Il nuovo impianto di piante madri per marze è soggetto però ad una notifica preventiva per consentire la verifica dell'idoneità dell'azienda e dei terreni impegnati all'effettuazione di attività vivaistica. La notifica preventiva di nuovo impianto per vivaismo va presentata mediante la compilazione del modulo cartaceo disponibile nella sezione modulistica. Il nuovo impianto per piante madri per marze va comunicato, una volta ottenuta l'autorizzazione e realizzato, compilando una domanda di modifica dello schedario.
La richiesta di realizzazione di nuovi impianti per la sperimentazione viticola va invece presentata al competente ufficio della Regione del Veneto

 

Soggetti interessati allo Schedario Viticolo

Soggetti obbligati
La normativa comunitaria prevede che sono tenuti alla costituzione e all'aggiornamento dello schedario viticolo i soggetti che conducono una superficie coltivata con viti di uva da vino superiore ai 1.000 metri quadrati.

Soggetti esonerati
Sono, invece, esonerati dall'obbligo di costituzione e aggiornamento dello schedario viticolo i soggetti che conducono una superficie coltivata con uva da vino la cui estensione complessiva è pari o inferiore ai 1.000 metri quadrati ed il prodotto raccolto viene totalmente autoconsumato dalla famiglia del conduttore, allo stato fresco o trasformato. Se la superficie condotta è pari o inferiore ai 1.000 metri quadrati, ma la produzione viene anche in parte commercializzata è obbligatoria la costituzione dello schedario viticolo.


Informazioni

Gianni Pagin
tel. 049 7708768
vitivinicolo@avepa.it
Simone Bolgan
tel. 049 7708783
vitivinicolo@avepa.it

 

 

Pubblicato il: 01.04.2014  -  Ultima modifica: 08.03.2024
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